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Cos’è? Come riconoscerlo? Cosa fare per tutelarsi?
Lo straining consiste in una condotta vessatoria caratterizzata da un’azione di molestia, unica ed isolata, che tende a far cadere la propria vittima in una situazione di stress forzato e i cui effetti negativi sono duraturi nell’ambiente lavorativo.
Nello straining ci troviamo difronte a trattamenti ingiusti e discriminanti che, però, a differenza delle condotte mobbizzanti, non sono caratterizzati dalla continuità e ripetitività.
Alcuni esempi di straining si possono identificare nel demansionamento, nella dequalificazione, nell’isolamento, privazione degli strumenti di lavoro, costrizione all’inattività, marginalizzazione dall’attività lavorativa, esclusione dal flusso di informazione. Appare indubbio che un lavoratore che subisca il cosiddetto straining finisca per soffrire a livello di autostima, socialità e qualità della vita.
Il Dott. Harald Ege (illustre studioso della Psicologia del Lavoro) ha individuato sette parametri per riconoscere una situazione di straining (v. Harald Ege, Oltre il Mobbing. Straining, Stalking e altre forme di conflittualità sul posto di lavoro, ed. Franco Angeli, Milano, 2005):
1) La situazione di conflitto deve svolgersi sul luogo di lavoro;
2) Le conseguenze della azione ostile devono essere costanti;
3) La situazione di conflitto deve durare almeno 6 mesi;
4) Le azioni subite devono appartenere ad almeno una delle seguenti categorie: attacchi ai contatti umani, isolamento sistematico, demansionamento o privazione di qualunque incarico, attacchi contro la reputazione della persona, violenza o minacce di violenza, sia fisica che sessuale;
5) La vittima dello straining si deve trovare in una situazione di costante inferiorità;
6) La vicenda ha raggiunto almeno la II fase del Modello individuato da Ege (Fase 1: azione ostile; Fase 2: conseguenza lavorativa percepita come permanente; Fase 3: conseguenze psicofisiche; Fase 4: uscita dal lavoro);
7) Deve sussistere un intento persecutorio.
Lo straining, come il mobbing, causa nella vittima un danno esistenziale specifico, legato al peggioramento e decadimento della sua qualità di vita, a cui possono – ove sussistenti e provati –, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2043 c.c., aggiungersi anche un danno biologico (laddove lo straining abbia causalmente compromesso la salute psicofisica della vittima) e un danno professionale (a titolo di esempio: legato alla perdita di chance, al mancato aggiornamento, differenze retributive). Inoltre, qualora lo straining si traduca in maltrattamenti veri e propri si applica l’art. 572 c.p., con pene che possono arrivare anche alla reclusione.
In conclusione, lo straining può essere oggetto di azione Legale e il principale riferimento normativo lo si trova nell’art. 2087 c.c. che impone al datore di lavoro l’obbligo di “adottare le misure che, secondo la natura dell’attività, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”.
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