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Come arrivare alla Nomina di un Amministratore di Sostegno

Dove e a chi occorre rivolgersi?

Tribunale Ordinario competente per Territorio, nella località di residenza della persona che si ritiene bisognosa di Amministrazione di Sostegno; presso la Sezione Famiglia, A.d.S. e Tutele, in ogni Tribunale vi è la specifica sezione dedicata alle Amministrazioni di Sostegno e alle Tutele.

La normativa di riferimento. Chi può chiedere l’apertura di un’Amministrazione di Sostegno?

Legge n. 6 del 09 gennaio 2004 – Artt. 404 e ss. c.c. e 374 c.c. e succ. mod. è la normativa di riferimento per le Amministrazioni di Sostegno.

La domanda può essere presentata dal Beneficiario medesimo (anche se Minorenne, interdetto o inabilitato); dal coniuge (o dalla persona stabilmente convivente); dai parenti entro il 4° grado, dagli affini entro il 2° grado, dal Tutore o Curatore e dal P.M.

Inoltre, qualora i responsabili dei servizi socio-sanitari abbiano conoscenza di fatti che rendano opportuna l’apertura di una Amministrazione di Sostegno devono presentare autonomamente la richiesta.

In breve: chi può svolgere il ruolo di Amministratore di Sostegno?

  • Il coniuge (o la persona stabilmente convivente);
  • Il padre o la madre;
  • Il figlio;
  • Il fratello o la sorella;
  • I parenti entro il 4° grado.

Ovverosia, i soggetti legittimati ad agire e sono, anche, coloro che debbono essere informati della pendenza del Ricorso presentato davanti al Giudice Tutelare.

Qualora nessuna delle figure parentali di cui sopra possa o voglia, per qualsiasi motivo, svolgere il ruolo di A.d.S. verrà nominato un Professionista terzo ed estraneo alla famiglia (di solito un Avvocato o un Commercialista, esperti in materia).

I Documenti necessari per il deposito dell’Istanza:

  • Copia integrale dell’atto di nascita (si chiede al Comune);
  • Fotocopia del Codice Fiscale della persona per la quale si domanda l’apertura di Amministrazione di Sostegno;
  • Certificato medico attestante le condizioni psicofisiche del soggetto possibile beneficiario di A.d.S. con specifico riferimento alla sua incapacità parziale o totale, momentanea o permanente;
  • Certificato medico che attesti l’eventuale intrasportabilità e/o dichiarazione di totale incapacità di interazione;
  • La dichiarazione di assenso all’apertura dell’A.d.S. dei parenti;
  • Nominativo della persona che può svolgere il ruolo di A.d.S., certificato carichi pendenti e casellario giudiziale;
  • Inventario del patrimonio e redditi del Beneficiario;
  • Documenti di identità del richiedente e del beneficiario;
  • Documenti riguardanti eventuale opposizione all’apertura dell’A.d.S. da parte di parenti stretti.

Dopo la Nomina cosa succede?

Una volta ottenuta l’apertura dell’A.d.S. l’Amministratore di Sostegno nominato da Tribunale, dopo 60 giorni dal Giuramento, dovrà redigere un primo inventario patrimoniale del Beneficiario, per cristallizzare la posizione economica (immobiliare e mobiliare) del medesimo.

Nel Decreto di Nomina vi è il dettaglio di tutti i poteri e dei doveri nei confronti del Beneficiario, in ordine alla gestione ordinaria e straordinaria del soggetto sottoposto ad A.d.S.

Una volta l’anno si dovrà redigere il cd. Rendiconto annuale (con sintesi della situazione psicofisica del paziente e dettaglio analitico con voci di spesa, in entrata e in uscita, della gestione economica del Beneficiario).

Quando e perché viene nominato un Amministratore di Sostegno?

L’A.d.S. viene nominato quando vi è grave e fondato motivo per ritenere la persona bisognosa di tale beneficio, sempre dietro attenta analisi medica e a seguito di personale colloquio del Beneficiario con il Giudice Tutelare. Tale figura viene nominata a favore di persone che vengono ritenute deboli e fragili, psicologicamente e/o fisicamente, le quali hanno bisogno di sostegno, per l’appunto, di supporto nella loro gestione quotidiana e di una guida nelle loro scelte per le questioni più importanti (cd. straordinaria amministrazione). In poche parole, l’Amministratore di Sostegno viene nominato per tutelare una persona ritenuta bisognosa di aiuto.

Il Giudice Tutelare è il punto di riferimento di ogni A.d.S.

Qualsiasi dubbio o perplessità dovesse incontrare l’Amministratore di Sostegno, nel corso dello svolgimento del proprio ruolo, potrà e dovrà confrontarsi, sempre, in modo chiaro, lineare e trasparente con il Giudice Tutelare; presentando, se del caso, apposita Istanza (domanda) di colloquio per confronto.

ADS e cure mediche/sanitarie

L’apertura dell’A.d.S. serve, anche, in presenza di soggetto di maggiore età, non autonomo nelle sue attività quotidiane, per vizio e/o patologie fisiche e/o mentali che gli impediscono, anche solo parzialmente o in modo momentaneo, di provvedere a se stesso medesimo, per dargli la possibilità di ottenere tutti i benefici e le cure mediche e sanitarie, comprese le varie autorizzazioni per eventuali trattamenti sanitari, per l’appunto, risolvendo, tramite apposito riferimento nel Decreto di Nomina dell’A.d.S. quella che è la nota problematica delle firme di cartelle cliniche, sanitarie e dei consensi ai vari trattamenti all’interno degli Ospedali ed Enti che si occupano della cura del paziente.

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