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- Crisi coniugale e richiesta di addebito.
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Il Giudice stabilisce un assegno di mantenimento a favore del coniuge a cui non sia addebitabile la separazione, ne consegue che, ai sensi dell’art. 156 c.c., il coniuge a cui sia addebitata la separazione non ha diritto all’assegno di mantenimento, inoltre, l’art. 548 c.c., stabilisce che il coniuge a cui sia stata addebitata la separazione perda i diritti successori che, invece, spettano al coniuge separato senza addebito; difatti, il coniuge ha diritto a un assegno vitalizio a carico dell’eredità qualora, al momento dell’apertura della successione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 433 c.c., risulti destinatario degli alimenti da parte del coniuge deceduto.
Secondo giurisprudenza consolidata, grava sul coniuge che chieda l’addebito l’onere di provare la contrarietà ai doveri discendenti dal matrimonio del comportamento dell’altro e l’efficacia casuale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza. Per converso, l’altro coniuge, che eccepisca l’inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, deve provare le circostanze su cui si fonda l’eccezione, come, ad esempio, l’anteriorità della crisi coniugale rispetto alla violazione dei doveri nascenti dal matrimonio e la conseguente assenza del nesso causale tra al condotta fedifraga e l’intollerabilità della convivenza.
Da sempre, ai fini dell’addebito della separazione, l’inosservanza dell’obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave, la quale determinando normalmente l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza, deve ritenersi, di regola, circostanza sufficiente a giustificare l’addebito della separazione al coniuge responsabile, sempre che non si constati la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, attraverso un accertamento rigoroso della e una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale (in tal senso, Cass. Civ., sez. I, 14/02/2024, n°4038).
In conclusione, è il coniuge che tradisce a dovere dimostrare che la coppia era già irrimediabilmente in crisi, provando anche le ragioni che avevano condotto marito e moglie a intraprendere un percorso di terapia, il quale fa presumere la volontà di ricostruire la relazione, piuttosto che il contrario (in tale senso Tr. Roma sent. 25/06/2024, n°10806).
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