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- Il Minore è spesso dai nonni? La casa familiare resta, comunque, l’habitat del Minore.
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Secondo l’ordinamento italiano, il godimento della casa familiare viene attribuito tenendo conto dell’interesse dei figli. Infatti, secondo giurisprudenza costante e consolidata, si deve tutelare l’interesse dei Minori a rimanere nell’ambiente domestico in cui sono cresciuti, per mantenere le consuetudini di vita e le relazioni sociali che in esso si radicano, ovverosia, si devono valutare le esigenze della prole di rimanere nel loro quotidiano ambiente domestico.
L’habitat domestico è inteso come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare. Il riconoscimento quale casa familiare è consentito unicamente con riguardo a quell’immobile che abbia costituito il centro di aggregazione della famiglia durante la convivenza, con esclusione di ogni altro immobile di cui i coniugi avessero la disponibilità e che comunque usassero in via temporanea o saltuaria (in tal senso Cass. Civ., sez. I, 04/07/2011, n°14553).
Quello che conta, per l’assegnazione della casa coniugale, in poche parole, è la pregressa convivenza delle parti presso tale abitazione e la destinazione a casa familiare impressa a tale immobile. Più nello specifico, va tutelato l’ambiente ove il Minore ha cominciato a vivere e a relazionarsi come persona, tanto da considerare quell’abitazione come la proiezione nello spazio della sua identità all’interno di uno specifico contesto ambientale e sociale (in tal senso Cass. Civ., sez. I, 02/08/2023, n° 23501).
In conclusione, deve valutarsi l’esistenza di uno stabile legame fra il Minore e l’immobile già adibito a casa familiare, verificando, in caso di allontanamento e in considerazione del tempo trascorso la persistenza di tale legame tra il Minore e l’abitazione, quindi, l’eventuale spostamento frequente da parte del genitore assegnatario dell’immobile a casa dei nonni non giustifica la revoca della casa, che resta l’habitat del Minore (in tal senso Cass. Civile, sez. I, 05/06/2024, n° 22726).
L’Avv. Martina M. Incegnieri, già Professionista attenta e dedita alla gestione, dal punto di vista Legale, dei rapporti familiari, dai più semplici a quelli più complessi, anche nella propria qualità di Coordinatore Genitoriale è abituata a seguire coppie caratterizzate dall’alta conflittualità e, ancora di più, nella propria qualità di Curatore Speciale di Minori, sarà pronta ad ascoltare ed affiancare, dal punto di vista tecnico-giuridico, famiglie con problematiche di gestione della quotidianità dei propri figli, a seguito di crisi profonda coniugale o in caso di separazione già avvenuta, con problematiche, ancora, irrisolte.
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