Secondo un principio desumibile da un insieme di norme e di pronunce giurisprudenziali, “
l’indebito assistenziale per venire meno dei requisiti reddituali, inteso rigorosamente quale venir meno del titolo all’erogazione di una prestazione che era stata chiesta e si aveva diritto a percepire, determina il diritto a ripetere le somme versate solo a partire dal momento in cui l’Ente preposto accerti il superamento dei requisiti reddituali; ciò a meno che risulti provato che l’accipiens si trovasse, al momento della percezione, in situazione di dolo rispetto al venire meno del suo diritto” (Corte d’Appello di Milano, Sezione Lavoro, Sentenza n. 263/2021, pubbl. il 25.03.2021)
. Per dovere di completezza, e
pro vertiate, si evidenzia la complessità della materia e si sottolinea che non vi è un univoco orientamento della giurisprudenza di merito in materia.
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